Ambiente: il Consiglio federale approva la modifica di tre ordinanze
Berna, 11.04.2018 - Il 11 aprile 2018 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) che si prefigge segnatamente di diminuire le emissioni di polveri fini dei piccoli impianti di riscaldamento alimentati con legna. L’ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne) è stata adattata conformemente all’OIAt. L’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), invece, è stata precisata tramite disposizioni sull’immissione nei fiumi delle acque provenienti da circuiti di raffreddamento.
Nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) sono state modificate diverse prescrizioni per adattarle allo stato attuale della tecnica. In particolare, sono stati introdotti valori limite per le polveri fini per i piccoli impianti di riscaldamento alimentati con legna di una potenza massima di 70 kW, quali caldaie, camini o stufe a legna. Il valore limite per il monossido di carbonio per questo tipo di impianti di riscaldamento è stato aumentato. Tali impianti sono ora sottoposti a un controllo periodico. Visti i recenti progressi tecnici, i controlli per gli impianti di riscaldamento a gas sono al contrario più sporadici.
Per i nuovi apparecchi e per le nuove macchine a motore a combustione, la modifica riprende le nuove e più severe norme europee e l’estensione a tutti i tipi di macchine dei controlli antinquinamento per le macchine da cantiere. Ulteriori cambiamenti riguardano gli impianti industriali e artigianali, nonché i combustibili liquidi. Infine, per quanto concerne la qualità dell’aria è stato introdotto un valore limite d’immissione per le polveri fini di diametro inferiore a 2,5 micrometri (PM2,5) conformemente alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Le disposizioni dell’OIAt sulla messa in commercio di impianti di riscaldamento sono integrate nell’ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne). Inoltre, sono armonizzate con le prescrizioni europee sull’ecodesign, il che permette di abbattere alcuni ostacoli tecnici al commercio.
Ordinanza sulla protezione delle acque: disposizioni sulla temperatura delle acque
Le acque di raffreddamento sono considerate acque inquinate e la loro immissione in un corso d’acqua è soggetta ad autorizzazione. La temperatura dei corsi d’acqua, tuttavia, non deve oltrepassare i 25 °C. Poiché il riscaldamento climatico comporta una moltiplicazione dei periodi durante i quali tale temperatura è superata anche senza un’ulteriore influenza antropica, nell’OPAc è stata introdotta una possibilità di deroga.
I Cantoni potranno autorizzare le immissioni aventi un effetto minimo sulla temperatura dell’acqua se lo sviluppo delle specie specifiche al corso d’acqua in questione non è alterato e se sono state prese tutte le misure ragionevolmente ammesse per ridurre al minimo la produzione di calore residuo. Per le centrali nucleari esistenti il cui raffreddamento deve essere garantito in modo permanente per ragioni di sicurezza, le autorità possono concedere deroghe specifiche.
Le modifiche apportate alle tre ordinanze entreranno in vigore il 1° giugno 2018 a eccezione delle prescrizioni sulla messa in commercio degli impianti di riscaldamento, che saranno introdotte progressivamente nell’OEEne.
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